Comitato Regionale Lombardia

CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI TESSERAMENTO E CARATTERISTICHE FEDERALI SUL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

15 Luglio 2023

Aggiornamento di posizione del giovane dilettante / non professionista

Due possibilità:

 

1) Volontario:

L’atleta non si considera lavoratore sportivo ma soggetto a soli rimborsi secondo il DLGS 36 del 2021 oggetto di correzione dal Decreto in uscita entro il mese di luglio 2023.

– Tesseramento Annuale;
– Tesseramento Biennale dai 16 ai 18 anni ;

Escono due documenti:
– Modulo di Tesseramento;
– Dichiarazione tra società e giocatore che dichiarano che il giocatore è volontario.

Per essere validato il tesseramento, entrambi i documenti devono essere depositati e sottoscritti da società e atleta.

Decorrenza del tesseramento dalla presentazione del tesseramento.

Un tesseramento volontario può essere convertito in contratto di lavoro sportivo durante la stagione e per l’appunto la LND sta implementando il sistema per permetterlo . La conversione comporta la sottoscrizione di società e giocatore di un contratto di lavoro sportivo e il passaggio del giocatore da volontario a lavoratore sportivo.

 

2) Contratto di lavoro sportivo

L’atleta si considera Lavoratore sportivo autonomo parasubordinato secondo il DLGS 36 del 2021 oggetto di correzione dal Decreto in uscita entro il mese di luglio 2023 e percipiente un compenso e non un rimborso.

Durata minima, una stagione;
Durata massima per maggiorenni, 5 anni;
Durata massima per minorenni, 3 anni.

Contratto di lavoro sportivo, escono due documenti :
– Modulo di Tesseramento ;
– Modulo Contratto tipo di lavoro sportivo redatto dalla FIGC di base CO.CO.CO di natura autonoma parasubordinata .

Per essere validato il tesseramento, entrambi i documenti devono essere depositati e sottoscritti da società e atleta.

La decorrenza del tesseramento avviene dopo il Visto di esecutività da parte dell’ufficio Tesseramento, il quale controllerà il contratto e la presenza dei dati essenziali che saranno, salvo altri elementi dagli accordi collettivi:
a. Dati anagrafici dell’Atleta e della Società ;
b. Importo minimo previsto dagli Accordi Collettivi ;
c. Durata del contratto che non può essere minore di una stagione e maggiore di 5 stagioni per i maggiorenni oppure 3 stagioni per i minorenni .

Anche dopo il deposito del contratto di lavoro sportivo presso il portale LND, lo stesso dovrà essere depositato presso il Registro di Sport e Salute secondo le modalità indicate nel Dlgs 36 del 2021 che saranno ulteriormente specificate dal Decreto Correttivo in uscita.

Il contratto di lavoro sportivo può essere modificato, previo accordo tra società ed atleta, durante la stagione sportiva e con esso anche le modalità e periodicità di pagamento del compenso durante la stagione sportiva. Per l’appunto la LND sta implementando il sistema per permetterlo .

Il Contratto di Lavoro Sportivo può essere ceduto unitamente alla prestazione del giocatore, qualora venga ceduto vi sono due possibilità: il contratto tra società e giocatore si risolve oppure la società cessionaria subentra nella posizione contrattuale della società cedente sottoscrivendo comunque un nuovo contratto di lavoro sportivo .

 

In relazione agli accordi collettivi con i calciatori sarà determinante definire tre aspetti su cui LND sta lavorando sui tavoli:
– le modalità di pagamento. Stiamo lavorando per una autonomia di società ed atleti per la definizione della modalità e periodicità dei pagamenti.
– il minimo sindacale . Che dovrà essere definito in base al massimo del rimborso forfettario del volontario per comprenderci se passa il correttivo ed il massimo sarà 150 al mese il minimo contrattuale sarà una somma di euro 1900 circa ( superiore a 1800 che sarebbe 150 euro per 12 mesi) .
– il rapporto disciplinare con il calciatore (esempio se lo stesso non si presenta ad allenamenti e partite) ed il rapporto parasubordinato tra le parti tra cui risoluzione del rapporto oppure la gestione del compenso durante infortunio o malattia del giocatore.

Appare evidente che gli accordi Collettivi saranno pubblicati dopo l’entrata in vigore del Decreto Correttivo stante l’importanza del punto 2) nei minimi sindacali.

 

Calciatori/Calciatrici che al 1° Luglio 2023 abbiano in essere un vincolo pluriennale di tesseramento.

Per loro il tesseramento permane:

a) Fino al 30 Giugno 2024 se sono nati negli anni 2002 e precedenti, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratto di lavoro sportivo o apprendistato;

b) Fino al 30 Giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024;

c) Fino al 30 Giugno 2026, se sono nati dal 1° gennaio 2005 in poi, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società nel periodo successivo al 30 Giugno 2024.

 

I giocatori già vincolati sono considerati volontari implicitamente e pertanto per far partecipare il giocatore alle gare ufficiali non serve il contratto. Naturalmente il contratto di lavoro sportivo potrà essere stipulato durante la stagione ma per questo si consiglia di aspettare il Decreto correttivo relativo al DLGS 36 del 2021 per avere tutti gli elementi necessari.

Lo Svincolo unilaterale del giocatore in continuità di tesseramento potrà avvenire solo per quelle annate che continuano ad essere vincolate dal 01 .07.2024 – ipotesi b) e c) – a fronte di una contratto di lavoro sportivo con una altra società, la quale dovrà pagare un premio di formazione tecnica raddoppiato. In tale casistica lo svincolo tramite contratto potrà comunque essere effettuato solo dal 01.07.2024, stante la proroga dei vincoli di legge fino al 30.06.2024.

 

I Giocatori già vincolati possono essere trasferiti sia temporaneamente che definitivamente ex art 100 e 101 delle NOIF

 

L’art 103 bis sul rientro del prestito e l’art. 109 sullo svincolo per inattività rimangono invariati come modalità per i tesseramenti volontari.

 

SI RICORDA:

La lista per gli svincoli è stata prorogata al 21 luglio 2023. Si possono fare più liste di svincolo entro la data indicata.

Il tesseramento sgs del primo semestre 2007 è possibile anche per le società dilettantistiche. Funzione sbloccata nella giornata del 14.07.2023.

 

Il Comitato Regionale Lombardia mette a disposizione delle Società due mail specifiche cui inviare quesiti rivolgendosi agli sportelli creati dal Comitato:

– sportellofiscale.lombardia@lnd.it
– sportellolegale.lombardia@lnd.it