SGOMBERO DELLA NEVE – Stralcio C.U. n. 6 CRL del 04/08/2022
Si riporta stralcio del Comunicato Ufficiale N° 6 CRL del 04/08/2022
SGOMBERO DELLA NEVE
Le società partecipanti ai campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di rimuovere la neve caduta prima delle 96 ore antecedenti la disputa di un incontro ufficiale di campionato o di rendere disponibile un idoneo campo di gioco, praticabile a tutti gli effetti, che consenta il regolare svolgimento della gara. Nel caso in cui non vengano disputate sino a due gare su un campo ove non vige l’obbligo di sgombero della neve, la società ospitante deve indicare tempestivamente un impianto sportivo alternativo idoneo. La mancata ottemperanza a tali disposizioni comporterà necessariamente la punizione sportiva della perdita dell’incontro a carico delle società inadempienti.
Qualora particolari esigenze lo imponessero, il Comitato Regionale potrà disporre:
-alle Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione l’obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali nelle 72 ore precedenti l’inizio della gara;
-alle Società partecipanti ai Campionati di 1^ Categoria ed inferiori l’obbligo della spalatura della neve, rendendo agibile il campo di gioco per le gare ufficiali nei 6 giorni precedenti l’inizio della gara.
Alle Società per le quali non vige obbligo di sgombero neve, laddove riescano a trovare un CAMPO di GIOCO alternativo, in luogo del proprio per la disputa della gara, la FIRMA della Società OSPITATA è necessaria solo come PRESA VISIONE MA NON AI FINI DEL CONSENSO anche se si dovesse variare l’orario, purché la gara rientri nella fascia compresa dalle 14,30 alle 20,30 di SABATO o dalle 14,30 alle 18,00 di DOMENICA.