29 maggio 2025

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLIEVI ALLE GARE

Bergamo Brescia Como Cremona CRL Lecco Legnano Lodi Mantova Milano Monza Pavia Sondrio Varese

L'Art. 34, comma 1 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio) stabilisce che “Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga".

La deroga all'Art. 34, comma 1 delle NOIF consente ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare di campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel campionato di categoria superiore. Questa deroga non è automatica e richiede l'emanazione di disposizioni specifiche da parte della F.I.G.C., delle Leghe, delle Divisioni Calcio Femminile o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Anche per la stagione 2025/2026 il Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. ha espresso parere favorevole per la sopra citata deroga che è stata pubblicata nel COMUNICATO UFFICIALE Nº 30 VB in data odierna, 29 maggio 2025.

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