
23 settembre 2025
GIUSTIZIA SPORTIVA: LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE RIEDUCATIVE
Con il Comunicato Ufficiale N.61/A, la FIGC ha emanato le modalità di attuazione delle misure rieducative introdotte nell'art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.
Modalità di attuazione delle misure di “giustizia riparativa” previste dall'art. 137 comma 2 bis del Codice di Giustizia Sportiva
1. La norma si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate a partire dal 1° luglio 2025.
2. L’accesso al beneficio di cui al comma 2 bis dell'art. 137 del CGS (possibilità di scontare metà della sanzione attraverso specifiche modalità rieducative, di seguito: il Beneficio) deve essere espressamente richiesto dal calciatore/calciatrice colpito/a dalla sanzione, direttamente all’Organo di Giustizia che ha irrogato la stessa.
3. Possono chiedere di accedere al Beneficio esclusivamente i calciatori/calciatrici che erano minorenni al momento in cui è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica.
4. L’istanza deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 giorni dal momento in cui la sanzione è divenuta definitiva in ambito endofederale e deve contenere l’indicazione dell’Ente Federale, tra quelli inclusi nell’apposito elenco disponibile sul sito internet ufficiale della FIGC, presso cui si chiede di svolgere l’attività rieducativa.
5. L’Organo di Giustizia destinatario della richiesta provvede nell’immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il nuovo termine della sanzione di squalifica ridotta in applicazione del Beneficio (con arrotondamento all’unità superiore in caso di numero dispari di giornate o giorni di squalifica), nonché il numero di ore di attività rieducative sostitutive che devono essere svolte presso l’Ente Federale prescelto.
6. Ai fini della conversione delle giornate o dei giorni di squalifica originariamente previsti in ore di attività rieducative sostitutive si tiene conto dello schema seguente:
- 10 ore di attività rieducative per ogni giornata di squalifica da commutare;
- Un’ora di attività rieducative per ogni giorno di squalifica a tempo da commutare.
7. Le attività rieducative sostitutive possono svolgersi, a discrezione dell’Ente Federale prescelto, in uno o più dei seguenti ambiti:
- supporto alle attività sportive dell’Ente;
- supporto alle attività organizzative/amministrative dell’Ente;
- supporto alle attività di responsabilità sociale dell’Ente.
8. In ogni caso, le ore di attività rieducative devono essere completate entro lo scadere della squalifica originaria così come ridotta del 50% per effetto dell’applicazione del Beneficio.
9. Al termine del periodo di attività rieducative, l’Ente Federale provvede a certificare all’Organo di Giustizia l’avvenuta effettuazione delle stesse. In caso di mancato completamento delle attività rieducative previste quale sanzione sostitutiva, l’Organo di Giustizia provvede nell’immediatezza, con dispositivo adottato senza udienza e pubblicato con comunicato ufficiale, a comunicare il ripristino della sanzione originaria piena.
10. L’accesso al Beneficio può essere richiesto una sola volta in carriera dallo stesso calciatore/calciatrice.
Il comma 2 bis dell'art. 137 del CGS:
"2bis. Ai calciatori minorenni impiegati in gare e competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, su istanza di parte, per la metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica. La previsione di cui al precedente periodo si applica anche ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica."
In allegato il Comunicato Ufficiale N.61/A della FIGC e il Comunicato Ufficiale N. 18/A della FIGC sull'intriduzione del comma 2 bis, all’art. 137 del Codice di Giustizia Sportiva.