Comitato Regionale Lombardia

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

18 Dicembre 2023

Si pubblica di seguito il contenuto della decisione n. 99/2023 – R.G. n. 44/2023 del Collegio di Garanzia del CONI con la quale viene pronunciato, in tema di esecuzione della sanzioni di giustizia sportiva, che “…nel caso in cui… il calciatore non cambia né società né categoria di appartenenza e, comunque, non ricorrono le condizioni di deroga di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 21 CGS FIGC, in virtù del principio di “omogeneità” di cui al comma 2 dell’art. 21 del CGS FIGC, deve scontare la squalifica nella competizione nella quale ha subito il provvedimento…”. 

 

 Decisione-COLLEGIO-GARANZIA-CONI.pdf-1.docx