Comitato Regionale Lombardia

Decreto rilancio – società sportive

20 Maggio 2020

A seguito della conversione in legge del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), ed ora in base all’ulteriore intervento effettuato dal decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), le società sportive potranno fruire della sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute operate sulle retribuzioni e dei contributi fino al 30 giugno prossimo, indipendentemente dal fatturato e quindi dalla registrazione di una riduzione dello stesso.

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, sin dalla formulazione originaria, ha riservato alle società ed associazione sportive professionistiche un trattamento di maggior favore rispetto anche ai soggetti più danneggiati dalla diffusione dell’epidemia.

I maggiori benefici hanno interessato, almeno inizialmente, la sospensione delle ritenute e dei contributi. Invece, la sospensione dei termini di versamento dell’IVA ha trovato applicazione come per gli altri soggetti.

La sospensione dei termini di versamento, disciplinata inizialmente dal Decreto “Cura Italia”, ha previsto una disciplina ad hoc per i soggetti maggiormente danneggiati. L’art. 61, comma 2, del Decreto ha individuato i settori economici che hanno subito più degli altri, sotto il profilo economico, della diffusione del virus. Si tratta, ad esempio, delle agenzie di viaggio e turismo, del tour operator, delle strutture recettizie, delle guide turistiche, degli esercenti le attività di noleggio di mezzi di trasporto, etc.

In tale ipotesi, l’art. 61 del Decreto in rassegna, nel testo in vigore anteriormente alla conversione in legge, disponeva che con riferimento ai predetti soggetti, i termini previsti per effettuare il versamento delle ritenute e dei contributi, fossero sospesi fino al 30 aprile 2020. In questo caso, anche dopo l‘approvazione del Decreto “Liquidità”, i termini di versamento delle ritenute e i contributi, sia pure limitatamente ai predetti soggetti, erano automaticamente sospesi senza alcuna ulteriore condizione.

Nel caso specifico, non era necessario fornire la prova della contrazione del fatturato nel mese di marzo dell’anno 2020, rispetto al mese di marzo dello scorso anno, per fruire del rinvio delle ritenute e dei contributi con scadenza 16 aprile scorso. Il rinvio ha trovato applicazione automaticamente fino al 30 aprile scorso.

Invece, ai fini IVA, la sospensione automatica ha interessato unicamente la scadenza del 16 marzo. Per la scadenza del 16 aprile e quella del 16 maggio, la sospensione dei termini è stata collegata alla contrazione del fatturato in misura almeno pari al 33 per cento rispetto allo scorso anno (cfr. Decreto “Liquidità”).

Le società sportive professionistiche e dilettantistiche: le previsioni iniziali del Decreto “Cura Italia”

L’art. 61, comma 5, della prima formulazione del Decreto “Cura Italia” ha previsto immediatamente un trattamento di maggior favore per i sodalizi sportivi.

La disposizione citata così prevedeva:

“Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato”.

Anche in questo caso, la sospensione opera automaticamente. Non è necessario quindi verificare, come successivamente previsto dal Decreto “Liquidità”, la riduzione del fatturato nella misura almeno pari al 33 per cento.

Invece, ai fini IVA, il Decreto non ha previsto alcun ulteriore differimento. La sospensione dei termini di versamento ha interessato unicamente la scadenza del 16 marzo.

In sintesi, la sospensione per le società sportive, prevista inizialmente dal Decreto “Cura Italia”operava nel seguente modo:

  • ritenute operate nel mese di febbraio sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed effettuate sui redditi assimilati nello stesso mese, e relativi contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza 16 marzo 2020: sospensione automatica con obbligo di versamento entro il 30 giugno o in cinque rate;
  • imposta sul valore aggiunto relativa al periodo di liquidazione di febbraio e IVA annuale relativa al periodo di imposta 2020, con scadenza 16 marzo 2020: sospensione con obbligo di versamento entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate;
  • ritenute operate nel mese di marzo sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed effettuate sui redditi assimilati nello stesso mese, e relativi contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza 16 aprile 2020: sospensione con obbligo di versamento entro il 30 giugno o in cinque rate.

Con riferimento all’IVA avente scadenza il 16 aprile e relativa al mese di marzo non è stata prevista inizialmente alcuna sospensione dei termini di versamento.

Il Decreto “Liquidità”

Per quanto riguarda la sospensione dell’IVA, le cui scadenze sono previste nei mesi di aprile (già spirata) e maggio dell’anno 2020, le associazioni sportive dilettantistiche avrebbero dovuto tenere presenti i nuovi criteri dettati dall’art. 18 del D.L. n. 23/2020.

Il tema riguardante l’individuazione dei criteri di “sospensione” da adottare con riferimento alle associazioni che esercitano sia attività istituzionali, ma anche attività commerciali, è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/E del 13 aprile 2020.

Il documento di prassi ha rilevato come l’art. 18, comma 5 prevede la sospensione per gli enti non commerciali a condizione che i medesimi enti non svolgano un’attività commerciale. Tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate ha affermato che tale disposizione è comunque applicabile anche se l’ente in questione svolge un’attività commerciale non prevalente o non esclusiva. In tal caso, per fruire della sospensione dell’IVA, sarà necessario dimostrare che il fatturato relativo ai mesi di marzo e aprile dell’anno 2020, sarà diminuito di almeno il 33 per cento dei corrispondenti periodi dell’anno 2019.

In realtà l’Agenzia delle Entrate ha fornito la soluzione affrontando, più in generale, l’ipotesi di sospensione riguardante gli enti non commerciali diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche. Le associazioni sportive possono al limite esercitare anche prevalentemente l’attività commerciale, senza perdere la qualifica. La previsione è contenuta nell’art. 149 del TUIR. In molti casi, almeno in passato, la prevalenza dell’attività commerciale traeva origine dai proventi conseguenti alle sponsorizzazioni.

Tuttavia, pur non potendo applicare l’art. 18, comma 5 del D.L. n. 23/2020 a causa dell’esercizio dell’attività commerciale, le associazioni sportive possono comunque beneficiare della sospensione delle ritenute e dei contributi, come in precedenza ricordato. Tale sospensione consegue automaticamente dalla riconducibilità dei sodalizi sportivi dilettantistici, nel novero applicativo dell’art. 8 del D.L. n. 9/2020. In tal caso, come previsto dall’art. 61, comma 5, del Decreto “Cura Italia” la sospensione dei termini di versamento delle ritenute e dei contributi trova applicazione automaticamente senza alcun ulteriore presupposto. Invece, con riferimento, all’attività commerciale esercitata, sarà necessario dimostrare la riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento rispetto ai mesi di marzo e aprile del precedente periodo di imposta 2019.

In tale ipotesi, avendo la norma ad oggetto la sospensione dell’IVA relativa alle scadenze del 16 aprile e del 16 maggio 2020, il termine ultimo per effettuare il tributo sospeso è il 30 giugno prossimo. Tale scadenza coincide, quindi, con quella prevista per le ritenute e per i contributi.

Tuttavia, anche a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto “Cura Italia” le associazioni sportive possono fruire anche della sospensione automatica dell’IVA.

La conversione in legge del Decreto “Cura Italia” e il Decreto “Rilancio”

L’art. 61, comma 5, nella formulazione del testo convertito in legge prevede che le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 2, lett. b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020 (ora, dopo l’approvazione del decreto “Rilancio”, 30 giugno 2020)..

Il citato comma 1 fa riferimento, alle lett. a) e b) alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute e dei contributi. Invece la successiva lett. c) fa riferimento alla sospensione dell’IVA in scadenza nel mese di marzo. Il riferimento a tale scadenza riguarda la generalità dei soggetti. Invece, il successivo comma 5 prevede una sospensione ad hoc per i soggetti sportivi fino al 31 maggio, termine ulteriormente differito al 30 giugno prossimo. Ne consegue che, in tal caso, la sospensione è automatica non solo per le ritenute e i contributi, ma anche per l’imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, fino al 31 maggio prossimo le associazioni sportive, per fruire dei predetti benefici, non avranno alcuna necessità di dimostrare la riduzione del fatturato.

È possibile individuare più di un’argomentazione favorevole alla soluzione prospettata. In primis, l’art. 61, comma 5, come modificato dal decreto “Rilancio”, cita l’art. 61, comma 1, senza alcuna distinzione sui contenuti delle lett. a), b) e c). Tale circostanza vuole significare che anche per l’IVA, e non solo per le ritenute e i contribuiti, è possibile fruire automaticamente della sospensione fino al 30 giugno prossimo. Inoltre, la necessità di sospendere l’IVA senza la verifica preventiva della riduzione del fatturato può essere ben spiegata con la “chiusura” pressoché totale delle attività sportive.

Anche in questo caso il decreto “Rilancio” ha previsto, come per ogni altra attività, che gli importi sospesi dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il 16 settembre prossimo, oppure mediante rateazione, fino ad un massimo di quattro rate, con scadenza il 16 di ogni mese.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 61;
  • D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 18;
  • Agenzia delle Entrate, circolare 13 aprile 2020, n. 9/E;
  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 127.